2609315441_5fc5e22bc5_b

Ricordiamo che le Grandi Imprese sono obbligate ad eseguire entro il 05/12/2015 una diagnosi energetica secondo il D.LGS. 102 del 04/07/14.

Abbiamo visto in un post precedente quali sono le linee guida per definire una Grande Impresa (“>250 dipendenti” O “>50 Mln di fatturato E >43 Mln di bilancio”).

Chiarimenti arrivano dall’ENEA nel caso di imprese non autonome e molta attenzione va prestata in questi casi: le imprese non autonome dovranno inserire infatti all’interno dei propri dati anche quota parte dei dati delle imprese loro associate o consociate e potrebbero così rientrare nella definizione di Grande Impresa anche se da sole non raggiungerebbero i criteri necessari.

Proviamo sotto a riassumere i principali temi del documento ENEA.

Le definizioni:

Associata: L’impresa A detiene una quota di partecipazione compresa tra il 25% ed il 50% in B e/o viceversa

Collegata: L’impresa A detiene più del 50% dei diritti di voto degli azionisti o soci di B e/o viceversa (o ha comunque un’influenza dominante)

Le implicazioni nei calcoli:

– L’impresa associata dovrà aggiungere ai propri dati una percentuale dei dati delle imprese cui è associata pari alla quota di partecipazione che detiene o per cui è detenuta.

– L’impresa collegata dovrà aggiungere ai propri dati il 100% dei dati delle imprese cui è collegata e delle imprese a loro volta collegate per tutta la catena.

 

Quanto sopra scritto non deve intendersi come esaustivo, sono presenti eccezioni e casi particolari  (ad esempio nella definizione di impresa autonoma se legata ad università, investitori istituzionali, etc.)

Per ulteriori approfondimenti e schemi esemplificativi si rimanda al documento ENEA:

http://bit.ly/1VKE8FQ

 

TV