Diagnosi energetiche obbligatorie: è necessaria la rendicontazione annuale

Come visto di recente il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato i chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese. Nel nuovo documento del MISE (scaricabile a questo link) si sottolinea nuovamente come le imprese obbligate alla diagnosi energetica secondo il D.Lgs. 102/2014 sono anche tenute alla rendicontazione annuale dei risparmi ottenuti.

Approfondiamo la questione in questo articolo.___

L’obbligo di comunicazione annuale dei risparmi ottenuti secondo la 102/2014

La rendicontazione annuale dei risparmi ottenuti deve essere fatta dai soggetti che hanno svolto una diagnosi energetica obbligatoria ai sensi della legge 102/2014.

Questi soggetti infatti, oltre che ad effettuare la diagnosi ogni 4 anni, sono infatti obbligati ad intraprendere le azioni di efficienza e a comunicare annualmente  i risparmi ottenuti ad ENEA (l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del decreto 102 stesso.

Quando sussiste l’obbligo di rendicontazione dei risparmi

Questo obbligo si applica solo se sussistono determinati requisiti. Focalizzandoci sulla prossima scadenza, l’azienda dovrà vedere se nel 2016 presso ciascuno dei propri siti produttivi:

  • ha fatto interventi di efficienza energetica (anche semplici progetti quali la sostituzione di  lampade con tecnologia a LED, etc.)
  • ha conseguito nel 2016 risparmi superiori all’1% dei consumi di ciascun vettore energetico misurato rispetto al 2015
  • non ha beneficiato dei certificati bianchi per questi risparmi

Se rientra nella casistica di cui sopra allora dovrà computare i risparmi generati secondo metodologia condivisa da ENEA ed effettuare comunicazione con riferimento a ciascun sito produttivo oggetto di intervento di
efficienza energetica.

Entro quando è necessario fare la comunicazione annuale

La comunicazione annuale dei risparmi ottenuti dovrà essere fatta entro il 31 Marzo 2017 per i risparmi 2016.

Da notare come, rispetto alle versioni iniziali, i risparmi ora non si limitano ad interventi realizzati sul ciclo produttivo, ma comprendono anche il risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà inoltre tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione relativo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile (per esempio, a parità di carico organico abbattuto nel caso di trattamento di reflui; a parità di illuminamento sul piano di lavoro nel caso di impianti di illuminazione; a parità di gradi giorno o di volume interessato nel caso della climatizzazione degli ambienti, a parità di produzione per impianti industriali ecc.).

I dati energetici per il calcolo dei risparmi vengono ricavati o da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all’intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento)

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Conclusioni

Il nuovo documento del MISE, tra le altre cose, conferma l’obbligo di rendicontazione annuale dei risparmi per i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

Per i risparmi ottenuti nel 2016, la scadenza è il 31 Marzo 2017

Da un lato non tutti gli interventi effettuati sono oggetto di comunicazione, dall’altro le attività legate alla rendicontazione del risparmio potrebbero essere non banali.

Il consiglio è quindi quello di anticipare il più possibile la fase di analisi per evitare di trovarsi impreparati alla scadenza.

Ecco un primo buon proposito per il nuovo anno!

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Siamo a vostra disposizione per accompagnarvi sulla tematica sia riguardo la valutazione sull’obbligatorietà alla diagnosi 102 che riguardo alle comunicazioni periodiche e prossimi adempimenti.

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