Diagnosi energetiche obbligatorie: cambia la definizione di Grande Impresa

Pubblicato in Novembre il documento del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna i chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese.

Da sottolineare il cambiamento della definizione di Grande Impresa rispetto ai “chiarimenti” di Maggio 2015, dove -semplificando- si definivano Grandi Imprese le imprese non classificate come PMI.

La nuova definizione di Grandi Imprese, soggette all’obbligo di diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014, invece comprende le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni:
– l’impresa occupa più di 250 persone E presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
– l’impresa occupa più di 250 persone E presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
– l’impresa occupa più di 250 persone E realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Scompare quindi la condizione E/O che legava fatturato a numero di addetti, ora il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) deve sussistere congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.

Il documento sottolinea ancora come i soggetti obbligati debbano comunicare annualmente i risparmi ottenuti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 102/2014. Si precisa che i risparmi da considerare ai fini della presente comunicazione, sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento inteso in senso stretto, ovvero realizzati sul ciclo produttivo, ma anche al risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

“Le diagnosi – dice il MISE – costituiranno un’opportunità per le imprese di individuare i margini di miglioramento negli usi energetici e di intervenire per contenere i consumi, accrescendo il proprio vantaggio competitivo.”

Vi saranno tuttavia molte situazioni di aziende con alti fatturati ma meno di 250 addetti, che rientrando nella definizione del 2015 hanno intrapreso un percorso di efficienza legato all’obbligo normativo, con audit fatti e pianificazioni in essere, e si trovano oggi non più obbligate né incentivate a continuarlo.

Molti di coloro che criticano questa nuova rotta sottolineano come a livello europeo l’obbligo di eseguire diagnosi energetiche è in capo all’impresa che, anche disgiuntamente, presenta i requisiti di personale o fatturato superiore ai limite della PMI. Come dire, per l’Europa chi non è PMI è soggetto obbligato, e la legge 102 altro non è le l’emanazione delle direttive europee!

Alcune associazioni di settore, come AssoEGE, hanno infatti richiesto ufficialmente al governo di eliminare questa nuova ridefinizione di Grande Impresa “in adesione alla definizione degli obblighi europei in tema di diagnosi energetiche obbligatorie e per garantire coerenza e serietà nelle scelte fatte” .

Bisognerà prestare quindi molta attenzione nelle prossime settimane per capire quali saranno effettivamente le aziende obbligate.

Encore mette a tua disposizione il documento integrale del MISE per approfondimenti.


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Siamo a vostra disposizione per accompagnarvi sulla tematica sia riguardo la valutazione sull’obbligatorietà alla diagnosi 102 che riguardo alle comunicazioni periodiche e prossimi adempimenti.

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