Iperammortamento industria 4.0 e decreto dignità

Il Dl 87/2018, definito anche Decreto dignità, contiene precisazione importanti per le misure legate al cosiddetto “Iperammortamento”, ovvero il beneficio dato dalla possibilità di ammortizzare un bene ad un valore pari al 250% del suo costo di acquisto.

Di seguito vengono analizzati i principali aspetti legati alle modifiche sull’Iperammortamento: per un approfondimento su questi temi e sugli incentivi legati al tema industria 4.0 per grandi aziende e PMI si rimanda ad un nostro articolo dedicato all’industria 4.0.

 

Recupero del beneficio in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Il Decreto Dignità specifica che l’Iperammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.

Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a strutture produttive situate all’estero, anche se  appartenenti  alla stessa impresa, si procede al recupero dell’Iperammortamento.

Come avviene il recupero del beneficio

Ai sensi del DL 87 il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta. Non vengono applicate sanzioni e interessi.

Cosa succede nel caso di “interventi sostitutivi”

Le disposizioni di recupero dell’investimento non  si  applicano  ai cosiddetti “Interventi Sostitutivi”, che restano quindi percorribili.

Come definisco un Intervento Sostitutivo

Se nel corso del periodo di godimento dell’Iperammortamento si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa provveda a sostituire il bene originario con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Cosa succede nel caso di delocalizzazione

Quanto previsto per gli “interventi sostitutivi” si applica anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati, che resta anch’essa percorribile.
Non si procede quindi al recupero anche nel caso in cui i beni agevolati siano destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere temporaneamente utilizzati anche fuori dal territorio italiano.

 

Da quando valgono queste disposizioni

Queste nuove disposizioni sull’iper-ammortamento si applicano agli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge.

Il link al decreto

Di seguito il link per scaricare il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: DL 12 Luglio 2018 n.87 in G.U.

 

T.V.